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Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

di Claudio Tucci

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27 maggio 2009

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Notariato (articoli 65 e 66). Delega al Governo(da esercitare entro un anno) per riordinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scritture privare, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili. Nuove norme, poi, sul fronte dell'accesso al notariato. Tra le altre, la soppressione della preselezione informatica per l'ammissione al concorso.

Patrimonio dello Stato spa (articolo 70). Previsto il trasferimento, con un decreto dell'Economia, alla società dei beni rientrati nel conto del patrimonio dello Stato e di ogni altro diritto costituito a favore dell'Erario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto determina gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti statali a Patrimonio dello Stato spa.

Piano industriale della pubblica amministrazione (articoli da 20 a 41). In arrivo una serie di novità per rendere più efficiente e competitivo l'apparato burocratico pubblico. D'ora in poi, sui siti internet, tutte le amministrazioni dovranno indicare retribuzioni, recapiti e curricula dei propri dirigenti, oltre a assenze e permessi di tutti gli altri impiegati. Si potrà, poi, continuare ad acquistare sul mercato, in modo corretto e trasparente, servizi originariamente prodotti in casa (cosiddetto outsourcing), a condizione, però, di ottenere risparmi, anche sul fronte di un miglior utilizzo del personale. Le verifiche saranno effettuate dagli organi di controllo interno all'amministrazione. Largo, poi, a una pubblica amministrazione sempre più digitale: prevista la possibilità di pubblicare on line atti e provvedimenti e a decorrere dal 1° gennaio 2010 (e, per alcuni casi, dal 1° gennaio 2013) tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Viene fatta salva la pubblicità sulla gazzetta ufficiale (italiana ed europea). Al Cnipa chiesto di realizzare e gestire un sistema di accesso ai siti delle singole amministrazioni e un nodo di interconnessione per i servizi Voip. Al Governo, invece, il compito di modificare, a costo zero, il codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) verso un maggior utilizzo del web sia nelle comunicazioni tra dipendenti che in quelle verso i cittadini e di riallocare eventuali fondi non utilizzati, anche, in progetti di educazione telematica a scuola e all'università. Amministrazioni regionali e locali potranno assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata utile per la trasmissione di documentazione ufficiale. Fino, poi, al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche a essa conformi potranno essere rilasciate, anche, ai titolari di carta d'identità elettronica. Spazio, inoltre, alla diffusione di buone prassi per migliorare il rapporto con i cittadini: d'ora in poi, sui propri siti internet dovranno pubblicare i tempi (medi) di pagamento, di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi all'utente. In arrivo soldi per promuovere e incentivare azioni di conciliazione tra lavoro e famiglia e la pubblica amministrazione dovrà garantire una piena utilizzazione e fruizione degli immobili pubblici e potrà esternalizzare, in via temporanea, alcuni funzioni purché se ne traggano risparmi e sempre, comunque, dopo avere ricevuto l'ok da un comitato interministeriale presieduto dal premier o dal ministro per la Pa e l'innovazione. E tutte le carte che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la possibilità, per l'utente che si senta danneggiato, di risolvere rapidamente la questione in modo alternativo al ricorso giurisdizionale, sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dall'autorità di settore o con decreto interministeriale. Stabilito, poi, un riassetto organizzativo per Cnipa, Formez e Scuola superiore della pa e prevista un'autorizzazione ad hoc per il ministero degli Affari esteri di aumentare le spese per il funzionamento e la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari.

Piccoli appalti pubblici (articolo 17). Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte di piccole e medie imprese, saltano, a partire dal 1° luglio 2009, alcune limitazioni previste dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006).

Procedimenti amministrativi (articoli 7, 8, 9 e 10). Si interviene sulla legge 241/1990 (principi generali dell'attività amministrativa) sotto diversi profili. Intanto, si stabilisce che ogni procedimento, sollecitato con un istanza o iniziato d'ufficio, deve essere concluso con un provvedimento espresso in 30 giorni o, comunque, entro un termine certo, deciso dall'amministrazione, al massimo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, si può arrivare a 180 giorni. Per i pareri istruttori obbligatori, il termine scende a 20 giorni (prima era di 45 giorni) e si prevede che, in assenza, l'amministrazione possa, comunque, procedere a definire il procedimento, indipendentemente dall'espressione del parere. Prevista, poi, la responsabilità personale del dirigente, anche, delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. E, comunque, il rispetto dei termini rappresenta un elemento di valutazione del dirigente, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Ammessa, inoltre, la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi, anche, per via telematica e monito a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, di favorire, al massimo, l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dell'interessato al procedimento, riconosciuti veri e propri livelli essenziali di prestazione. Dal punto di vista processuale, infine, stabilito che il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza diffida, purché perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Spetterà, in via esclusiva, al giudice amministrativo decidere sulla questione, fino a condannare l'amministrazione colpevole del ritardo a risarcire il danno ingiusto subito dall'interessato.

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27 maggio 2009
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